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Decreto del 28 aprile 2017 – Autorizzazione Integrata Ambientale

La disciplina IPPC (acronimo di Integreted Pollution Prevention and Control, ossia prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) è stata oggetto negli ultimi anni di un dibattito molto acceso, soprattutto da parte degli impianti ad elevato potenziale di inquinamento soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) statale.

Oltre al carattere mutevole ed incerto della disciplina, si aggiunge l’accusa di una presunta illegittimità riscontrata da molti gestori degli impianti, a causa di una richiesta di aggiornamento della relazione troppo standardizzata.

Il Ministero dell’Ambiente ha rivisto recentemente anche i criteri di determinazione delle garanzie finanziarie con ildecreto del 28 Aprile 2017 in vigore dal 4 luglio 2017. L’Allegato A di nuova formulazione sostituisce quello inserito nel D.M. n. 141/2016.

Tra le ragioni alla base delle modifiche:

  • Chiarire le modalità di applicazione dei criteri indicati nel D.M n. 141/2016.
  • Rivedere i valori dei coefficienti necessari per determinare l’importo della garanzia finanziaria
  • Considerare i primi esiti istruttori relativi ai procedimenti di validazione delle relazioni di riferimento in ambito ministeriale.

Di seguito una sintesi delle principali variazioni introdotte.

  • Quantificazione commisurata all’efficacia dello strumento:

il D.M 141/2016 non individuava la tipologia degli strumenti finanziari utilizzabili e riconosceva ampia discrezionalità tanto al gestore (per la scelta) che all’autorità competente (per la valutazione). Con il nuovo regolamento, si riconosce che il gestore attivi o abbia attivato una pluralità di strumenti finanziari indipendentitali da ridurre il rischio legato all’attivazione di una sola garanzia.

  • Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze

Il nuovo decreto conferma come criterio di calcolo dell’importo della garanzia, quello basato sulla quantità di sostanze pericolose pertinenti, e la formula per conteggiare l’importo della garanzia. Sono stati invece in parte modificati i valori del coefficiente unitario applicabile

  • Criteri di calcolo commisurati all’estensione delle aree

Il D.M n. 141/2016 prevedeva che la garanzia minima non potesse essere inferiore a determinati valori calcolati sulla base degli ettari di estensione dell’installazione e della categoria di attività ivi esercitata. Il nuovo decreto distingue tra installazioni molto “estese” e “ridotte” e introduce come principale elemento di novità una riduzione degli importi minimi.

 

Per una analisi più approfondita si invita a consultare la rivista “Ambiente & Sicurezza” n. 9 di Ottobre 2017

Per essere sempre aggiornato sulle novità della normativa ambientale e sui nuovi obblighi delle emissionirivolgerti ai consulenti ambientali di opus automazione, inviando una richiesta alla mail info@opus-automazione.it