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Cosa dice il D.Lgs 152/06 – Scopriamo tutte le novità in ambito normativo

La normativa italiana, accanto alla definizione di rifiuto, ha introdotto il concetto di sottoprodotto, che viene così descritto all’art 183 bis del D.Lgs. 152/06 in materia ambientale.

Che cosa dice la legge in materia ambientale?

“È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l’oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. Caratteristica di “residuo di produzione”: la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.
  2. Certezza dell’utilizzo: è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
  3. Utilizzo direttosenza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale
  4. Legalità dell’utilizzo: la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

 Se manca anche una sola delle condizioni sopra elencate, lo scarto di produzione deve essere assoggettato alla disciplina dei rifiuti, pena il rischio di pesanti sanzioni.

Quali sono i vantaggi? 

I vantaggi, facilmente intuibili, sono economici e gestionali, poiché le attività economiche che impiegano sottoprodotti non hanno la necessità di acquisire le autorizzazioni, indispensabili, invece, per gestire i rifiuti.

Il D.Lgs 152/06 lascia, però, molte ombre in materia, così il 2 marzo 2017 è entrato in vigore il D.M Ambiente n.264 con il quale sono stati introdotti i “criteri indicativi” per agevolare la prova delle quattro condizioni richieste e poco dopo, il 30 maggio 2017 è intervenuto con la circolare n. 7619. È stato, inoltre, attivato un portale telematico in conformità a quanto previsto dall’art. 10 comma 3 del D.M n. 264/2016.

Quali sono i punti essenziali e le criticità del Decreto ministeriale 264?

In primis, il tema della responsabilità di produttore ed utilizzatore: in caso di sopravvenuta perdita delle caratteristiche di sottoprodotto, la responsabilità di gestione del residuo come rifiuto ricadrà sul soggetto che se ne trova in possesso immediatamente prima che diventi rifiuto, facendo venire meno la responsabilità dei detentori precedenti.

Altro dubbio riguarda l’ambito di applicazione. Non è chiaro, infatti, se il Decreto Ministeriale potrà stabilire criteri generici applicabili a tutti i sottoprodotti oppure solo alle biomasse destinate alla produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di energia mediante combustione.

 

Per ulteriori approfondimenti o per assistere la tua azienda negli adempimenti di legge necessari in materia ambientale, puoi rivolgerti al consulente ambientale opus automazione, inviando una richiesta alla mail info@opus-automazione.it.